Dal 1° gennaio 2023 ci sono novità in merito al cosiddetto Mutuo INPS Dipendenti Pubblici: ecco cosa cambia con il nuovo regolamento.
Il prossimo 1° gennaio entrerà infatti in vigore il nuovo Regolamento per la concessione dei mutui ipotecari edilizi agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali,
Le domande con le nuove modalità potranno essere inoltrate da tutti i dipendenti pubblici dal 15 gennaio al 15 dicembre di ogni anno.
Scopriamo dunque quali sono le novità previste a partire dal 2023.
Indice dei contenuti
Il mutuo ipotecario INPS è un finanziamento agevolato a lungo termine che è possibile richiedere per:
Possono richiedere un mutuo ipotecario INPS gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali da almeno un anno.
La domanda può essere presentata da:
La durata dei mutui è di 10, 15, 20, 25 o 30 anni.
Per gli iscritti che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto 65 anni e per i mutui richiesti per motivi di studio, la durata massima del mutuo è di 15 anni.
Il rimborso avviene con metodo di calcolo “alla francese”, in rate mensili costanti e posticipate, in funzione dei tassi d’interesse fissati con provvedimento dell’INPS.
L’importo delle rate dipende, quindi, dal valore del finanziamento concesso e dal tasso di interesse che, a scelta del richiedente, può essere fisso o variabile nel corso della durata del mutuo.
Il pagamento delle rate di mutuo avviene tramite l’utilizzo dei canali PagoPA .
Per il pagamento delle rate dei mutui a tasso fisso verrà data al mutuatario la possibilità di scegliere come modalità di rimborso l’addebito diretto sul proprio conto corrente bancario o postale.
Il tasso di interesse, su richiesta del mutuatario, può passare da fisso a variabile, e viceversa, per una sola volta durante il periodo di ammortamento e decorsi due anni dal perfezionamento del contratto di mutuo.
A scopo informativo, è possibile simulare il piano di ammortamento del mutuo accedendo al servizio dedicato.
I tassi di interesse applicabili sono in corso di aggiornamento in attesa dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento.
L’importo massimo del finanziamento che può essere concesso varia in base alle differenti finalità per le quali il mutuo può essere richiesto.
Di seguito, gli importi massimi concedibili per le domande di mutuo o portabilità in relazione a ciascuna delle finalità previste dal Regolamento:
Per le stesse finalità e importi indicati è possibile ottenere la portabilità di un mutuo già contratto con istituti bancari.
In aggiunta agli importi massimi del finanziamento previsti in relazione alle diverse finalità di concessione del mutuo, è possibile richiedere, allo stesso tasso di interesse, un ulteriore importo non superiore a 6mila euro per:
L’importo massimo erogabile, in ogni caso, non può superare il 100% del valore dell’immobile accertato dai tecnici dell’Istituto né il prezzo di acquisto dichiarato nell’atto di compravendita, al netto delle eventuali spese documentate oggetto di finanziamento.
Le rate di rimborso del mutuo, comprensive degli interessi, inoltre, non possono eccedere la metà del reddito netto del nucleo familiare, al netto anche dell’esposizione debitoria dell’anno in corso, autocertificata al momento della presentazione della domanda.
Per reddito netto del nucleo familiare si intende la somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare, al netto delle imposte e desumibile dall’ultima dichiarazione fiscale disponibile al momento della presentazione della domanda.
Le domande di concessione del mutuo vengono ammesse secondo l’ordine cronologico di protocollazione.
Nel caso in cui si determini un’eccedenza di richieste di mutuo rispetto al 90% delle disponibilità finanziarie assegnate per l’esercizio, si procede con la redazione di una graduatoria mensile a livello nazionale.
Sull’importo del mutuo erogato sono trattenute anticipatamente le spese di amministrazione pari allo 0,50%.
In qualunque momento, durante il periodo di durata del piano di rimborso, il titolare del contratto può estinguere parzialmente o totalmente il mutuo, con pagamento in unica soluzione, senza alcuna penalità.
L’estinzione parziale di un mutuo a tasso fisso deve essere effettuata almeno 20 giorni prima della data di scadenza della successiva rata mensile.
L’iscritto o i componenti il nucleo familiare (art. 6 del Regolamento) non devono essere proprietari di altra abitazione in tutto il territorio nazionale, tranne nei casi in cui:
Il mutuo non può essere concesso nei seguenti casi:
Se c’è stata risoluzione per morosità di un precedente mutuo concesso al richiedente o ad un componente del nucleo familiare, si può chiedere un nuovo finanziamento solo se siano trascorsi almeno cinque anni dall’integrale pagamento di tutte le somme dovute per il mutuo risolto.
La domanda di mutuo può essere cointestata anche al coniuge o alla parte unita civilmente al richiedente, a condizione che anche quest’ultimo/a possieda i seguenti requisiti:
In questo caso, il richiedente deve allegare alla domanda uno specifico modulo sottoscritto dal/la cointestatario/a. Il modulo MV81 è disponibile nella sezione Moduli del portale INPS.
Il mutuatario ha l’obbligo di assicurare l’immobile costituito in garanzia ipotecaria a copertura dei rischi di incendio, fulmine e scoppi in genere, a partire dalla data di perfezionamento del contratto di mutuo e per tutta la durata del mutuo stesso.
A garanzia della restituzione del capitale mutuato, il mutuatario concede all’INPS ipoteca volontaria di primo grado:
Il valore dell’ipoteca da iscrivere è pari a due volte l’importo del mutuo concesso. Nel caso in cui l’immobile da offrire in garanzia sia cointestato o da cointestare anche al coniuge o all’unito/a civilmente che non sia anche cointestatario/a del mutuo quest’ultimo/a interviene nel contratto di mutuo come parte terza datrice di ipoteca.
La domanda, completa della documentazione richiesta, deve essere inviata dal 15 gennaio al 15 dicembre di ogni anno.
La domanda per la concessione del mutuo deve essere presentata esclusivamente online attraverso il portale INPS, cliccando su “Accedi al servizio” in questa pagina.
La domanda di concessione del mutuo, compilata in ogni parte, deve essere completa di:
È consultabile qui di seguito l’elenco dei documenti da allegare alla domanda per singola finalità di concessione del mutuo.
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 75 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. In ogni caso, il mutuo richiesto deve essere liquidato entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.
Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.
Potete consultare qui di seguito il regolamento in vigore dal 2023.
Fonte: articolo di Simone Bellitto
ho un mutuo in corso posso rinegoziarlo con linps